Art. 15.
(Aree di sosta e parcheggi).

      1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio delle autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
      3. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano altresì parcheggi, di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire, previa apposita regolamentazione, la sosta delle autocaravan nonché quella dei mezzi di trasporto dei soggetti portatori di handicap.
      4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea o a richiesta abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.

 

Pag. 14